Spedizione gratuita per ordini superiori a €69,99

Condizioni di vendita

Condizioni di vendita

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista;

c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

[…]

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A.

Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.

10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Garanzia legale

La garanzia di conformità dei prodotti venduti dal Venditore in favore del Cliente Consumatore è prestata in virtù delle norme contenute nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) sulle garanzie nella vendita di beni di consumo. Il Venditore fornisce la garanzia ufficiale per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto. Il Consumatore decade dal diritto di far valere la garanzia suddetta qualora non denunci il vizio di conformità entro 2 mesi dalla sua scoperta. La garanzia è valida per i seguenti difetti:

• il prodotto non corrisponde all’accordo;

• il prodotto non possiede le caratteristiche essenziali;

• il prodotto non corrisponde all’uso ed alla qualità consueti;

Il Venditore non si farà carico di eventuali danni che possano derivare da cattivo uso od usura, manipolazione o installazione non professionale, malfunzionamento dovuto a corto circuito. La garanzia non si applica in caso di fattori estranei al normale uso del prodotto, come ad esempio aumenti o diminuzioni di tensione, uso di accessori inappropriati o vietati dai produttori, cadute, acqua, fuoco o utilizzo incorretto o abusivo da parte del Cliente o terze persone non autorizzate dal produttore. La garanzia è altresì esclusa per i difetti che erano già conosciuti dal Cliente al momento dell’acquisto

Modalità: spetta al Cliente, prima di restituire un articolo non conforme, ed al fine di far valere la garanzia, concordare, anche via e-mail, con il Venditore le modalità di restituzione e di consegna del prodotto. Il Venditore si impegna ad indicare al Cliente il luogo e le modalità di spedizione del prodotto. Una volta ricevuto il Prodotto, il Venditore provvederà al relativo controllo, anche avvalendosi delle strutture del Produttore e, ove il difetto di conformità venisse riscontrato, provvederà all’invio al Cliente del prodotto riparato o di quello in sostituzione.

Qualora, all’esito del controllo, il prodotto non dovesse risultare affetto da difetto di conformità, il Venditore provvederà ad informare il Cliente circa i costi necessari alla sua riparazione o sostituzione. Saranno addebitati al Cliente i costi relativi al trasporto dei prodotti che non presentino difetti di conformità. In caso di denuncia di difetto di conformità, il Venditore provvederà a contattare tempestivamente il Cliente per informarlo ed eventualmente proporgli la sostituzione del prodotto viziato con prodotti alternativi, di valore e qualità equivalenti o superiori.

Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.

Legge applicabile e foro competente

Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Nel caso di utente consumatore sarà competente il Tribunale di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati in Italia. Per ogni altra controversia sarà competente, invece, il Tribunale di Pavia.
L’utente può utilizzare la procedura alternativa extragiudiziale dell’Unione Europea accessibile al linkhttps://ec.europa.eu/consumers/odr

Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

L’art. 62 del Codice del Consumo indica che:
“1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.”

Leggendo l’art. 3, comma 4, del D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 11 si evince che:
“4. Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d’Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell’esigenza di promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.”

Cercando sul sito della Banca d’Italia al momento non risultano deroghe utili a “promuovere l’utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili”.

Al seguente link il comunicato stampa relativo alle sanzioni comminate a chi non ha rispettato tale norma, applicando un sovrapprezzo a seconda della modalità di pagamento utilizzata.
http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8417-ps9235-ps10076-prezzi-online-pi%C3%B9-trasparenti,-antitrust-sanziona-gli-extra-per-pagamenti-con-carte-credito.html

Plaidmania ® – Copyright © 2024 – P.IVA 08837601213 – Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione anche parziale. Designed with ❤ by Mutart